ricetta elettronica e privacy
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ricetta elettronica e privacy
Contrariamente a quanto affermato da solerti tecnici millewin, il paziente ha tutto il diritto di negare il consenso all'invio di una specifica ricetta elettronica ovvero può decidere, di volta in volta e per ogni singola ricetta se consentire o meno l'invio. Nel caso di mancato consenso all'invio di una o più ricette, il medico è opportuno si faccia rilasciare dall'interessato apposita dichiarazione e per NON INVIARE (mi riferisco alla Toscana) il medico può effettuare la seguente procedura da millewin -> utility -> gestore progetti xde deve disabilitare momentaneamente (per poi riabilitarlo al paziente successivo) il progetto integrazione toscana (nel caso della mia regione). Può darsi ci siano altri modi, questo è quello descritto dai tecnici millewin.
cordiali saluti
Luca Puccetti Pisa
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Luca Puccetti Pisa
lucapuccetti- Nuovo Membro
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Re: ricetta elettronica e privacy
Mah....
E con la ricetta "normale" cartacea, come fa il paziente a impedire che il farmacista la veda e la trasmetta all'asl. dove verrà di nuovo vista e archiviata?
Si metteranno le etichette autoadesive che sono (finalmente) sparite?
E con la ricetta "normale" cartacea, come fa il paziente a impedire che il farmacista la veda e la trasmetta all'asl. dove verrà di nuovo vista e archiviata?
Si metteranno le etichette autoadesive che sono (finalmente) sparite?
Dott.Hiram- Membro Senior
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Re: ricetta elettronica e privacy
...e quando sparirà il cartaceo ed il Medico non avrà fatto l'invio della ricetta quel paziente come pretenderà di ritirare le ricette in farmacia? Ad un paziente del genere penso che gli andrà proposto di prendere i farmaci di cui ha bisogno facendogli mettere mano al portafoglio, ricetta in bianco senza nome, sebbene per legge, mi pare che vada messo il codice fiscale!!! Ma la privacy di che, guarda gli USA di questi giorni ed in Italia staremo messi peggio, solo che non si sa!!!!
Re: ricetta elettronica e privacy
Dott.Hiram ha scritto:Mah....
E con la ricetta "normale" cartacea, come fa il paziente a impedire che il farmacista la veda e la trasmetta all'asl. dove verrà di nuovo vista e archiviata?
Si metteranno le etichette autoadesive che sono (finalmente) sparite?
Infatti il paziente appena uscito dallo studio ORA ha diritto di fare un aereoplanino con la ricetta del medico che fino ad ora non aveva alcun problema infatti NON TRASMETTEVA NIENTE e non era tenuto ad acquisire alcun consenso specifico in merito alla trasmissione era il paziente che con un atto VOLONTARIO ed epslicito (fornire la ricetta e la carta sanitaria) decideva (NON INFORMATO!) di trasmettere la ricetta piuttosto che pagarsela magari per non far sapere di avere il diabete o peggio la sifilide. E' assai deludente osservare come non si faccia caso a queste cose che son gravissime come dimostrato con quanto successo a Londra dove dopo le bombe nel tube il governo ministero dell'interno voleva tutti i dati dei GPs.
Aver accettato di spedire NOI la ricetta in questo modo è stata una cosa di gravità inaudita. Chi conosce poi le LG del garante in tema di FSe, per traslazione logica, sa che deve riconoscere al paziente, per ogni singola prescrizione, il diritto assoluto di non autorizzare alcuna trasmissione dei propri dati di salute figurasi una ricetta da cui si può desumere una patologia e per di più trasmessa al MES (non ad un sanitario) mediante rete pubblica ed un sistema per nulla controllato e controllabile dal medico e neppure dal cittadino. Il fatto che, a detta dei tecnici, la cancellazione di una ricetta sul gestionale comporti la cancellazione della stessa anche in formato elettronico sul db remoto, non rileva nulla poichè c'è un gap temporale tra l'invio (che è/può essere immediato) e l'eventuale ripensamento del paziente. Ben diverso sarebbe stato se, come più volte suggerito dal sottoscritto, il medico avesse trasmesso un documento criptato che sarebbe divenuto intellegibile e trasmesso solo mediante atto esplicito compiuto dal cittadino o suo delegato che avesse consentito il decriptaggio e l'invio della ricetta: in questo modo noi non avremmo avuto problemi neppure di informativa e di acquisizione di consensi o altre responsabilità, in quanto avevo immaginato che la ricetta CRIPTATA si autodistruggese entro 30 giorni se non veniva resa nel frattempo intellegibile ed inviata mediante atto esplicito del cittadino (ad esempio attivazione mediante carta sanitaria nel luogo di fruizione della prestazione/prescrizioneo anche su pc del cittadino stesso). Purtroppo chi ha partecipato alle trattative nulla sapeva di tali cose.
La ricetta dematerializzata, per come è adesso è impossibile, perchè non sarebbe un documento con valore legale in quanto privo di firma digitale od altra firma elettronica avanzata atta a certificare non solo l'identità del firmatario ma anche l'integrita' del contenuto del documento firmato (figurarsi la validità del pdf!) mediante hash ed inoltre non sarà possibile perchè sta arrivando una normativa UE chiarissima e l'Italia si dovrà adeguare per forza.
cordiali saluti
Luca Puccetti Pisa
lucapuccetti- Nuovo Membro
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Re: ricetta elettronica e privacy
Mi aggiungo alla discussione: è vero, da ottobre sarà in vigore la normativa europea che richiede per le ricette elettroniche la firma digitale come requisito indispensabile. Il problema è che i progetti per ora in uso regionale sono quasi tutti impostati in mniera diversa, lo stesso Sistea TS, cardine della diigitalizzazione sanitaria, deve essere rivisto perchè prevede ingresso con nickname e PW. Sulla necessità dell'autorizzazione da parte del pz all'invio della singola ricetta, credo che possa essere superata con la necessità, a monte, della firma di un consenzo allargato, che preveda anche questo.
marcelloronconi- Membro Esperto
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Re: ricetta elettronica e privacy
marcelloronconi ha scritto:Mi aggiungo alla discussione: è vero, da ottobre sarà in vigore la normativa europea che richiede per le ricette elettroniche la firma digitale come requisito indispensabile. Il problema è che i progetti per ora in uso regionale sono quasi tutti impostati in mniera diversa, lo stesso Sistea TS, cardine della diigitalizzazione sanitaria, deve essere rivisto perchè prevede ingresso con nickname e PW. Sulla necessità dell'autorizzazione da parte del pz all'invio della singola ricetta, credo che possa essere superata con la necessità, a monte, della firma di un consenzo allargato, che preveda anche questo.
Caro collega non può esistere un consenso PRELIMINARE valido a prescrindere e per sempre. E' giuridicamente nullo. ovviamente il consenso semplificato mediante avviso in sala non vale per l'invio della ricetta perchè comporta la trasmissione di dati ultrasensibili a terzi (oltretutto non per scopi di tutela di salute poichè il destinatario è il MEF che non ha tali compiti e questo è contro le Lg del Garante, linee più volte espresse).
Per quanto attiene alla ricetta dematerializzata, priva di firma digitale, essa giuridicamente, al più, può essere considerata alla stregua di una riproduzione meccanica ex art 2712 cc per cui sottoposta al libero apprezzamento del giudice ex art.116 cpc.
Ora chi di noi vorrebbe che un proprio atto fosse sottoposto, di volta in volta, al giudizio di un giudice per stabilirne la validità e la INTEGRITA?
Infine MIllewin non consente l'invio differito a fine ambulatorio del flusso, come invece fanno altri gestionali, questo comporta di lavorare sempre con il lettore attaccato e la la connessione e rallenta enormemente, dico enormemente, il programma (che diventa lentissimo).
Ho già scritto che così non può andare alla ASL di competenza perchè non ci sono proprio le condizioni per operare. Lo studio dura almeno un 'ora in più.
saluti
Luca Puccetti Pisa
lucapuccetti- Nuovo Membro
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Re: ricetta elettronica e privacy
Da noi in UMBRIA abbiamo il progetto SAR per la ricetta elettronica: negli studi con segretaria ,l'invio dei dati avviene contestualmente all'effettuazione per le ricette eseguite dal medico,anche se esiste una opzione che permette prima di spedirle di controllarle una ad una, ma non conviene, e l'invio è del tutto rapido e non ostacola la normale attività, mentre le ricette eseguite dalla segretaria possono eseere spedite anche a fine studio. Per quanto attiene al consenso e alla durata del consenso, quanto espresso dal garante mi fa ragionevolmente pensare che il consenso scritto possa valere nel tempo.
"Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore
il prof Stefano Rodota'; Autorizza a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati
idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano
indispensabili per tutelare l'incolumita' fisica o la salute di un terzo o
della collettivita', e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato
per effettiva irreperibilita';L'autorizzazione e' rilasciata:
a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri,
agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi
o in elenchi;
b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione che esercita l'attivita' in regime di libera professione;
c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche
quando non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale.
In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata anche per
consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici
obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa
comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanita'
pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di
diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione
degli stati di invalidita' e di inabilita' fisica e psichica, di profilassi
delle malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di
assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attivita' sportive o di
accertamento, in conformita' alla legge, degli illeciti previsti
dall'ordinamento sportivo. Il trattamento puo' riguardare anche la compilazione
di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario,
ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui
utilizzazione sia necessaria per i fini appena indicati.
Conservazione dei
dati:
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11,
comma 1, lett. e) del Codice, i dati possono essere conservati per un periodo
non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti
sopra indicati"
cioè mi pare di capire , per tutta la necessità di compilare ricette per quel pz., cioè fino a che resta tuo pz..
"Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore
il prof Stefano Rodota'; Autorizza a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati
idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano
indispensabili per tutelare l'incolumita' fisica o la salute di un terzo o
della collettivita', e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato
per effettiva irreperibilita';L'autorizzazione e' rilasciata:
a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri,
agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi
o in elenchi;
b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione che esercita l'attivita' in regime di libera professione;
c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche
quando non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale.
In tali casi, l'autorizzazione e' rilasciata anche per
consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici
obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa
comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanita'
pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di
diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione
degli stati di invalidita' e di inabilita' fisica e psichica, di profilassi
delle malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di
assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attivita' sportive o di
accertamento, in conformita' alla legge, degli illeciti previsti
dall'ordinamento sportivo. Il trattamento puo' riguardare anche la compilazione
di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario,
ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui
utilizzazione sia necessaria per i fini appena indicati.
Conservazione dei
dati:
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11,
comma 1, lett. e) del Codice, i dati possono essere conservati per un periodo
non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti
sopra indicati"
cioè mi pare di capire , per tutta la necessità di compilare ricette per quel pz., cioè fino a che resta tuo pz..
marcelloronconi- Membro Esperto
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Re: ricetta elettronica e privacy
marcelloronconi ha scritto:Da noi in UMBRIA abbiamo il progetto SAR per la ricetta elettronica: negli studi con segretaria ,l'invio dei dati avviene contestualmente all'effettuazione per le ricette eseguite dal medico,anche se esiste una opzione che permette prima di spedirle di controllarle una ad una, ma non conviene, e l'invio è del tutto rapido e non ostacola la normale attività, mentre le ricette eseguite dalla segretaria possono eseere spedite anche a fine studio. Per quanto attiene al consenso e alla durata del consenso, quanto espresso dal garante mi fa ragionevolmente pensare che il consenso scritto possa valere nel tempo
Caro collega non so in Umbria a me la ricetta elettronica SINCRONA mi pare una follia che evidentemente è stata fatta proprio per preparare la gente ed il terreno all'aborto della dematerializzata. Ho un Pc come tanti un centrino 2 Mhz con 2 giga e xp ossia molto più della media dei colleghi e non ho alcuna dico alcuna intenzione di spendere un euro dato che NON CI DEVONO ESSERE ONERI . L'accoppiata SAR rete adsl che ho con PC cablati con il router con cavo C6 e router gigabit (quindi lato mio sono abbastanza a posto) mi fa andare velocissimo per lavorare in intranet ma la cosa diventa un incubo quando devo lavorare con la ricetta elettronica è come se io fossi un client collegato mediante internet ad un server remoto (quindi velocità limitata da qualità collegamento e risposta server) quando apro la schermata dell'anagrafica aspetto anche 10 secondi !
Così è impossibile, occorre ripensare totalmente il sistema. Si deve poter lavorare ANCHE senza collegamento internet e poter inviare tutto al termine dell'ambulatorio od addirittura al termine della settimana. Non oso immaginare cosa succederebbe se fossi collegato con il router con wifi o magari usassi delle chiavette per l'accesso ad internet.
Per il consenso certo che dura nel tempo (fino ad avviso contrario) ma non vale certo quello acquisito prima della ricetta elettronica dato che cambia totalmente l'informativa, prima il medico infatti NON trasferiva dati a terzi e trattava i dati solo per se o per il gruppo per scopi di tutela della salute SOLO PER SCOPO DI TUTELA DI SALUTE, ripeto, adesso trasmette su rete pubblica, dati ultrasensibili in chiaro a terz,i per motivi che nulla hanno a che fare con la tutela della salute.
saluti
Luca Puccetti Pisa
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Re: ricetta elettronica e privacy
C' è un altro motivo per cui non voglio lavorare sincrono . Non voglio essere controllato negli orari. Ci sono migliaia di motivi per non essere controllato negli orari di invio e magari anche negli indirizzi IP di invio (vedi dichiarazione degli orari nelle diverse sedi di lavoro uhm...) e... intelligenti pauca...
saluti
Luca Puccetti Pisa
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