Modalità di prescrizione
5 partecipanti
Pagina 1 di 1
Quale modo di prescrivere preferisci:
Modalità di prescrizione
Su suggerimento di Pietro Velonà proviamo a vedere i diversi comportamenti del Nostro prescrivere (ho messo 30 giorni come tempo utile per votare).
Re: Modalità di prescrizione
Oggi la FIMMG ha inviato ai prorpi iscritti delle indicazioni e consiglia di scegliere, tra le due voci più votate nel Nostro sondaggio, principio attivo+brand.
Io facevo il contrario, ma, a questo punto, mi adeguo, per pura forma di unione.
Io facevo il contrario, ma, a questo punto, mi adeguo, per pura forma di unione.
Fimmg
io no ^_^
brand + principio attivo e 90% non sostituibile per motivi clinici o L.A.S.A. in posologia
malgrado sia un sindacato che difende a voce alta e con vigore i nostri interessi contro le demenze ministeriali.
brand + principio attivo e 90% non sostituibile per motivi clinici o L.A.S.A. in posologia
malgrado sia un sindacato che difende a voce alta e con vigore i nostri interessi contro le demenze ministeriali.
massimo borri- Nuovo Membro
- Messaggi : 93
Punti : 5125
Voti per importanza dei messaggi : 3
Data d'iscrizione : 01.04.11
Re: Modalità di prescrizione
drtulino ha scritto:Oggi la FIMMG ha inviato ai prorpi iscritti delle indicazioni e consiglia di scegliere, tra le due voci più votate nel Nostro sondaggio, principio attivo+brand.
Io facevo il contrario, ma, a questo punto, mi adeguo, per pura forma di unione.
Renato ho sbagliato a votare volevo scegliere principio attivo+brand ed ho scelto per errore brand+principio attivo
Re: Modalità di prescrizione
Non me lo fa correggere, alla fine ne terremo conto. Anche io da ieri prescrivo con principio attivo+brand, mentre quando ho votato prescrivevo con brand+principio attivo.Lucio Mignone ha scritto:drtulino ha scritto:Oggi la FIMMG ha inviato ai prorpi iscritti delle indicazioni e consiglia di scegliere, tra le due voci più votate nel Nostro sondaggio, principio attivo+brand.
Io facevo il contrario, ma, a questo punto, mi adeguo, per pura forma di unione.
Renato ho sbagliato a votare volevo scegliere principio attivo+brand ed ho scelto per errore brand+principio attivo
Re: Modalità di prescrizione
In data 24 settembre il Ministero della salute ha pubblicato sul proprio sito al link:
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=348
dei chiarimenti sulle Nuove ricette: cosa devono fare medici e farmacisti
Si leggono alcune cose interessanti relitivamente alla non sostituibilità:
- In caso di terapia cronica non occorre motivarla
- per le nuove terapie "il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale (che egli dovrà comunque scrivere in ricetta, per quanto detto, in aggiunta al principio attivo e mai da solo), quando lo ritenga non sostituibile per la cura del paziente, così come già previsto dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012. In tale ipotesi, però, la clausola di non sostituibilità deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione. Tale motivazione non potrà in nessun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente né riferirsi, tautologicamente, a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, ma dovrà, sia pur succintamente, indicare le specifiche e documentate ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente (ad esempio, accertata intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese fra gli eccipienti di altri medicinali a base dello stesso principio attivo). L’assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea, rende la ricetta non conforme a legge".
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=348
dei chiarimenti sulle Nuove ricette: cosa devono fare medici e farmacisti
Si leggono alcune cose interessanti relitivamente alla non sostituibilità:
- In caso di terapia cronica non occorre motivarla
- per le nuove terapie "il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale (che egli dovrà comunque scrivere in ricetta, per quanto detto, in aggiunta al principio attivo e mai da solo), quando lo ritenga non sostituibile per la cura del paziente, così come già previsto dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012. In tale ipotesi, però, la clausola di non sostituibilità deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione. Tale motivazione non potrà in nessun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente né riferirsi, tautologicamente, a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, ma dovrà, sia pur succintamente, indicare le specifiche e documentate ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente (ad esempio, accertata intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese fra gli eccipienti di altri medicinali a base dello stesso principio attivo). L’assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea, rende la ricetta non conforme a legge".
Re: Modalità di prescrizione
Admin ha scritto:In data 24 settembre il Ministero della salute ha pubblicato sul proprio sito al link:
http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=348
dei chiarimenti sulle Nuove ricette: cosa devono fare medici e farmacisti
Si leggono alcune cose interessanti relitivamente alla non sostituibilità:
- In caso di terapia cronica non occorre motivarla
- per le nuove terapie "il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale (che egli dovrà comunque scrivere in ricetta, per quanto detto, in aggiunta al principio attivo e mai da solo), quando lo ritenga non sostituibile per la cura del paziente, così come già previsto dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012. In tale ipotesi, però, la clausola di non sostituibilità deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione. Tale motivazione non potrà in nessun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente né riferirsi, tautologicamente, a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, ma dovrà, sia pur succintamente, indicare le specifiche e documentate ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente (ad esempio, accertata intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese fra gli eccipienti di altri medicinali a base dello stesso principio attivo). L’assenza della motivazione, così come la presenza di una motivazione inidonea, rende la ricetta non conforme a legge".
La non motivazione della non sostituibilità in caso di terapia cronica era sostanzialmente acclarata ad una attenta lettura del testo del comma 11 bis che nulla innovava rispetto a prescrizioni che non fossero prime prescrizioni per patologie croniche o prime prescrizioni per nuovi episodi di patologia non cronica (come espressioni sono il top della lingua dantesca, vero?.
Quanto alla motivazione della non sostituibilità per nuove prescrizioni, vedremo a quali conclusioni arriverà il tavolo tecnico anche perchè:
1. quella del Ministero è una intrepretazione e come tale va presa
2. l'indicazione di "specifiche e documentate ragioni" può (pur avendo ben presente che in tal caso si tratterebbe di trasmissione di segreto d'ufficio a persona a sua volta tenuta a mantenerlo - es. il farmacista - e non di violazione del segreto professonale) aprire nuove problematiche relative, ad esempio, alla privacy o a obblighi di legge strettamente connessi all'indicazione di cui sopra.
Pertanto, per il momento, io continuerò ad indicare, nei pochi casi di terapie nuove in cui riterrò di prescrivere un farmaco "non sostituibile", la motivazione generica "motivi clinici" o, tutt'al più, l'acronomo "L.A.S.A.".
Confido in una soluzione compromissoria da parte del tavolo tecnico che dimostri l'assoluta inutilità del comma 11bis, specchietto per le allodole e tentativo di depistaggio del Ministro in un momento in cui ben altro e ben più alto deve essere, e sarà, il grado di attenzione dei Sindacati medici nei confronti della c.d. riforma Balduzzi.
pvelona- Membro Esperto
- Messaggi : 449
Punti : 5580
Voti per importanza dei messaggi : 31
Data d'iscrizione : 20.02.11
Località : Bologna
Argomenti simili
» Modalità portatile, chiarimenti
» modalità' disperazione entresto
» modalità' disperazione entresto
» Sincro in "modalità portatile"
» Modalità scrittura delle query sql
» modalità' disperazione entresto
» modalità' disperazione entresto
» Sincro in "modalità portatile"
» Modalità scrittura delle query sql
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.